ART.1- Denominazione e sede
E’ costituita l’associazione di volontariato denominata “Associazione Murialdo del Trentino Alto Adige onlus”, qui di seguito nominata “Associazione Murialdo”.
L’Associazione ha sede in via alla Cesa Vecia 11, Sardagna di Trento.
ART.2 – Natura e limiti
1. L’Associazione Murialdo è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della legge n. 266 del 1991 nonché delle altre leggi statali e provinciali.
2. L’Associazione Murialdo nasce dalle stesse istanze ideali che hanno dato origine alla Comunità Murialdo del Trentino Alto Adige per valorizzare, promuovere e dare espressione all’impegno volontaristico di tutte le persone che si riconoscono nello spirito murialdino.
3. L’Associazione Murialdo ha durata di 10 anni e può essere prorogata dall’assemblea ordinaria dei soci.
4. L’Assemblea può approvare un regolamento per disciplinare, in armonia con lo statuto, ulteriori aspetti relativi al funzionamento e all’attività dell’associazione riconoscendo le diverse realtà e sensibilità murialdine presenti sul territorio regionale.
Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci all’Associazione.
Il presente statuto può essere modificato con deliberazione della Assemblea e con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
ART.3 – Principi ispiratori
L’associazione si propone come luogo di testimonianza dell’impegno sociale e/o di appartenenza per quanti si riconoscono nel carisma apostolico e spirituale di San Leonardo Murialdo.
Nello spirito della Famiglia del Murialdo, l’associazione diviene, come opportunità, luogo e strumento concreto di interazione fra quanti, religiosi e laici, intendono vivere esperienze di condivisione.
ART.4 – Scopi
L’Associazione Murialdo persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale e non ha scopi di lucro.
Le sue finalità sono:
– realizzare percorsi e occasioni di formazione sulle tematiche del volontariato, dell’impegno civile, della solidarietà, dell’accoglienza e della condivisione con chi è nel bisogno;
– realizzare momenti di riflessione e formazione sugli aspetti carismatici di San Leonardo Murialdo;
– promuovere azioni e progetti finalizzati allo sviluppo e alla crescita di singole persone in situazione di disagio, in particolare bambini, giovani e famiglie;
– realizzare azioni e progetti finalizzati allo sviluppo e alla crescita di comunità competenti nel rispondere ai bisogni sociali, attive nel volontariato;
– realizzare e promuovere iniziative di incontro e scambio anche attraverso la gestione di spazi e strutture idonee;
– gestire e realizzare progetti di Servizio Civile Volontario;
– promuovere e sostenere azioni e iniziative di marketing sociale;
– attivare progetti e iniziative a livello nazionale e internazionale attraverso attività di sensibilizzazione ai problemi dello sviluppo, della pace e della giustizia e di educazione alla solidarietà, interculturalità e mondialità, anche cooperando con paesi in via di sviluppo;
– promuovere e sostenere azioni e iniziative di raccolta fondi per il finanziamento e il sostegno di specifici progetti e/o per il finanziamento e il sostegno delle attività della Comunità Murialdo del Trentino Alto Adige.
L’associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, può collaborare e convenzionarsi con altre realtà ecclesiali e civili.
ART.5 – Soci
Possono diventare soci dell’Associazione Murialdo persone, enti, organizzazioni che ne condividono le finalità.
L’ammissione è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio Direttivo.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo.
L’eventuale esclusione, come anche il diniego di ammissione, devono essere motivate e contro di esse è possibile presentare appello all’assemblea dei soci.
Il socio assente non giustificato all’assemblea annuale e non in regola con il pagamento della quota associativa annuale decade automaticamente.
Ogni socio può recedere in qualsiasi momento dall’Associazione mediante comunicazione scritta.
ART.6 – Diritti e doveri dei soci
I soci eleggono gli organi dell’Associazione, ne controllano l’operato ed hanno diritto alle informazioni previste dalle leggi e dallo statuto.
I soci devono svolgere la propria attività in modo gratuito e senza fini di lucro.
I soci hanno diritto al riconoscimento delle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
ART.7 – Organi
Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.
ART.8 – Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti i soci regolarmente iscritti ed è presieduta dal Presidente dell’Associazione.
L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo fra i suoi soci.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e della relazione annuale.
L’Assemblea è convocata dal Presidente oppure su richiesta di un quinto dei soci.
Il Presidente convoca l’Assemblea con avviso scritto inviato ai soci via posta o tramite posta elettronica almeno quindici giorni prima con indicazione degli argomenti da trattare.
L’Assemblea discute la programmazione annuale nel rispetto delle finalità dell’Associazione e ne approva i contenuti.
ART.9 – Validità dell’assemblea
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, con qualsiasi numero di soci presenti.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Le modificazioni allo statuto deve essere approvata a maggioranza di due terzi dei soci.
Ogni socio può essere delegato a rappresentare un solo altro socio.
ART.10 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque o da sette membri eletti dall’assemblea tra i soci.
L’assemblea, riunita per il rinnovo del Consiglio direttivo, decide preliminarmente il numero dei componenti.
Il Consiglio direttivo provvede, al proprio interno, all’elezione delle cariche di Presidente, Vicepresidente, segretario, tesoriere e revisore dei conti.
Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei consiglieri, è convocato dal Presidente o a richiesta di due componenti, dura in carica tre anni e delibera a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo realizza le iniziative in linea con le indicazioni dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo determina la quota associativa annuale.
Se un consigliere per qualsiasi motivo cessa dall’incarico, verrà sostituito dal socio che nella votazione ha riportato il maggior numero di voti dopo gli eletti e rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio.
I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.
ART.11 – Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Associazione.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
ART.12 – Risorse economiche
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
a) beni, immobili e mobili, donazioni e lasciti;
b) quote sociali e contributi degli aderenti;
c) contributi di privati o di enti pubblici;
d) rimborsi derivanti da convenzioni;
e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
f) entrate per attività di raccolta fondi.
ART.13 – Bilancio
Il bilancio dell’associazione è annuale, e coincide con l’anno solare.
Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno; il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Il bilancio viene elaborato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all’Assemblea per l’approvazione.
Eventuali utili o avanzi di gestione non possono essere divisi, anche in forme indirette, tra gli associati, ma devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
ART.14 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione viene deliberato a maggioranza di tre quarti dei soci dall’assemblea straordinaria appositamente convocata.
In caso di scioglimento dell’Associazione i beni saranno devoluti ad altra Organizzazione di volontariato operante in settore analogo con specifica deliberazione dell’Assemblea.
ART.15 – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile e le leggi vigenti in materia di volontariato.
Versione approvata dall’Assemblea ordinaria dei soci in data 9 gennaio 2009